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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34924
Stato 50 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

9. Chiunque viola le disposizioni suddette quando si tratti di autovetture è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamia a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

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